Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1969 al 9 ottobre 2010. 278 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 e' fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III. (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 e' determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-07-10;375~art1 · fonte del testo