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Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' aumentato di sei unita' per l'anno 1969 e di tre unita' per ciascuno degli anni 1970 e 1971. Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono. Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887. Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verra' integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati. Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente gia' conferite. L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sara' integrata di sei unita'. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Testo in vigore dal 18 luglio 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-07-10;375~art5 · fonte del testo