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Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

Testo in vigore dal 18 luglio 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-07-10;375~art6 · fonte del testo