Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente: "I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilita'".

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-12;74~art14 · fonte su Normattiva