Art. 2191 c.o.m. — Magistrati militari in posizione di fuori ruolo
I magistrati militari che risultavano collocati in posizione di fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 e che, alla data di entrata in vigore del presente codice, risultano ancora collocati nella medesima posizione, sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare. I magistrati di cui al comma 1 all'atto del rientro in ruolo hanno facolta' di esercitare interpello per il transito in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalita':
- a)hanno diritto a essere assegnati, anche in soprannumero riassorbibile, a un ufficio giudiziario della stessa sede di servizio, ovvero a altro ufficio giudiziario ubicato in una delle citta' sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianita' e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte;
- b)i trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura. Se i magistrati militari di cui al comma 1 non esercitano il diritto all'interpello di cui al comma 2, vengono assegnati allo stesso ufficio giudiziario militare in precedenza ricoperto o, a domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente articolo non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento eventuale degli organici dei magistrati militari e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento degli organici dei magistrati ordinari.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva