Art. 1

[1]Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;
  • b)l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto. 2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

[3]NAPOLITANO

[4]Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

[5]Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo vigente dal 28 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2013-02-07;3~art1 · fonte su Normattiva