Art. 2

L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".

Testo vigente dal 14 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3~art2 · fonte su Normattiva