Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' aggiunto il seguente capoverso: "Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".

Testo vigente dal 8 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-15;44~art2 · fonte su Normattiva