A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' elevata al quindici per cento.

Testo vigente dal 6 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;13~art1 · fonte su Normattiva