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I numeri 2) e 3) dell'articolo 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "2) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- 3)dal direttore dei corsi allievi capi squadra o da altro funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso le scuole centrali antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore".
Testo in vigore dal 23 agosto 1978 al 20 aprile 2006
