Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1978 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e comunque entro il 31 luglio 1978. Il concorso di cui al comma che precede potra' essere bandito anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il concorso e' riservato ai vigili volontari che, iscritti nei quadri provinciali e richiamati per interventi di emergenza connessi agli eventi sismici verificatisi nelle province di Udine e Pordenone, abbiano ivi prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni. Al concorso potranno altresi' partecipare i vigili volontari che, iscritti nei quadri provinciali, abbiano comunque prestato servizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge. I candidati, dei quali dovra' essere accertata la piena ed incondizionata idoneita' fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di eta', salvo deroga per coloro che abbiano prestato servizio ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 23 agosto 1978 al 20 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;472~art3 · fonte su Normattiva