Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinche' provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater. Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art12sexies · fonte su Normattiva