Art. 12-octies — Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilita' nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
