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((Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita', anche la chiusura, definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento)). Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni.
Testo in vigore dal 12 aprile 1963 al 26 marzo 2021
