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((Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita', anche la chiusura, definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento)). Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni.

Testo in vigore dal 12 aprile 1963 al 26 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963. 7 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare tolto: per le trasgressioni di maggiore gravita', la chiusura temporaneatolto: , fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita'aggiunto: , anche la chiusuraaggiunto: , definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono tolto: darne aggiunto: dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art15 · fonte del testo