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La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanita'; a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte:
- a)un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede;
- b)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- d)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e)tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
- f)un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- g)un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- h)un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
- i)un direttore di istituto di chimica agraria. Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86
14Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' confermata e continua ad operare per tre anni, la Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, istituita presso il Ministero della salute.
Testo in vigore dal 21 luglio 2007 al 26 marzo 2021
