Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo".

Testo vigente dal 30 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-19;14~art2 · fonte su Normattiva