Nei procedimenti nei quali e' stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se e' pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo e' proposto successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonche', se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facolta' prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-19;14~art3 · fonte su Normattiva