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Il secondo e terzo comma dell'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal comma seguente: "Il foglio di via ha la validita' massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza".

Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;14~art2 · fonte del testo