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Il sesto comma dell'articolo 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e' sostituito dal seguente: "I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente, restituita all'atto della consegna della targa definitiva".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 1 gennaio 1993
