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Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 1 gennaio 1993
