Art. unico — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
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Gli articoli 64 e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente: "I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano piu' gravi reati".
Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 30 novembre 1980
