Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicita' delle vendite di fine stagione o saldi.
Testo vigente dal 18 aprile 1991
