Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicita' delle vendite di fine stagione o saldi.

Testo vigente dal 18 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;130~art3 · fonte su Normattiva