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Il comma terzo dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e' sostituito dal seguente: "L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psicotecniche ed attitudinali e' effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

  • a)dei mutilati e minorati fisici;
  • b)di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;
  • c)dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;
  • d)di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

Testo in vigore dal 31 agosto 1974 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;394~art2 · fonte su Normattiva