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Al quarto comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 6 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e' aggiunto il seguente periodo: "Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici".

Testo in vigore dal 31 agosto 1974 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;394~art3 · fonte su Normattiva