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I titolari di servizi da piazza ai quali, per effetto del disposto di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sia stata revocata la licenza hanno diritto ad ottenere nuovamente la licenza stessa, anche in soprannumero, rispetto alla dotazione organica esistente nel comune.

Testo in vigore dal 31 agosto 1974 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;394~art4 · fonte su Normattiva