I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti: "3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresi', in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche. 4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sui particolari servizi d'Istituto. 5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. 6. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi". L'indennita' di carica prevista dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, viene corrisposta nella misura e secondo le modalita' ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con funzioni di livello B. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unita' e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attivita' di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.

Testo vigente dal 14 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-12;377~art1 · fonte su Normattiva