Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - gia' dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se piu' favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza. Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art15 · fonte del testo