Art. 14 — Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo
Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 13, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391. Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attivita' complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 13, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attivita' complementari nella scuola media, fino a quando non verra' loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 13.
Testo vigente dal 21 agosto 1978
