Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto, del titolo di abilitazione, le disposizioni che i precedenti articoli 13 e 14 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato. Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10. Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art22 · fonte su Normattiva