Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche
Art. 28 — Disposizioni sulle commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da:
- a)un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
- b)da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione e' integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni. Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attivita' delle commissioni stesse. I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa. Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella nomina i commissari che non risiedono ne' insegnano nella provincia.
Testo vigente dal 21 agosto 1978
