Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da:

  • a)un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
  • b)da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione e' integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni. Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attivita' delle commissioni stesse. I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa. Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella nomina i commissari che non risiedono ne' insegnano nella provincia.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art28 · fonte su Normattiva