Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente articolo 7, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali. Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessita', anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse. Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo. L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma e' disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione. Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 sono utilizzate come insegnanti di scuola materna. I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-79 sono soppressi. In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti. Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguono il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto. Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 227/1986

    Questione infondata
    5 novembre 1986

    Col prevedere la "utilizzazione" delle assistenti di scuola materna di ruolo come insegnanti di scuola materna, l'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ha posto in essere un regime transitorio in vista del "progressivo esaurimento di ruoli provinciali" e senza stabilire alcun "obbligo", ma dando alle assistenti l'opportunità di conseguire nel frattempo anche la prescritta abilitazione e, quindi, di ottenere la sistemazione nei ruoli delle insegnanti, anziché in quelli della carriera esecutiva. Inoltre, se è vero che, nell'ottica della suddetta normativa, da una parte, le assistenti vengono utilizzate come insegnanti, dall'altra queste ultime, per esplicita disposizione dello stesso art. 8, ottavo comma, vengono utilizzate come assistenti. Infine, pur supponendo che il personale insegnante precario della scuola materna goda di un trattamento economico più favorevole del personale di ruolo, le due categorie non sono comparabili, in quanto la prima - a differenza della seconda - è esposta al rischio della perdita del posto. Va pertanto respinta, in quanto basata su presupposti errati, l'affermazione che l'indicato art. 8 della legge n. 463 del 1978 vulneri i principi costituzionali della eguaglianza e del diritto alla retribuzione, nella parte in cui non prevede che alle assistenti di ruolo suddette "utilizzate come insegnanti", sia riconosciuto il trattamento economico corrisposto alle insegnanti di scuola materna non di ruolo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in parte qua).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 8 Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art8 · fonte su Normattiva