Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, e' corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente puo' essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;166~art1 · fonte del testo