Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonche' l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralita' di cui ai precedenti articoli e le annualita' di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Il Ministero del tesoro stipulera' apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralita' ed annualita' e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;89~art5 · fonte del testo