Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 65 — Finanziamenti provvisori a sconto del contributo

E' consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore delle societa' ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori. E' altresi' consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 dei contributi di cui al comma precedente. Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art65 · fonte del testo