Art. 8
[1]Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
[2]La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1972
[4]LEONE
[5]ANDREOTTI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 7 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva