Art. 3
L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica".
Testo vigente dal 7 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva