Art. 3

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica".

Testo vigente dal 7 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1972-02-23;1~art3 · fonte su Normattiva