Art. 1
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti: "L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione".
Testo vigente dal 7 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva