Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi: "Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volonta' delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita' di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della meta'. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art15 · fonte del testo