Il testo dell'art. 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. "Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennita' suddetta non puo' essere inferiore alle lire 60 e non e' dovuta quando la notificazione e' eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto e' compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio. "L'indennita' di trasferta e' elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci. "Nelle sedi in cui, a norma del precedente art. 87, e' istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, e' detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennita'. "All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10°".

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1442~art8 · fonte del testo