Art. 29
Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonche' la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
