Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art28 · fonte del testo