Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Art. 5
Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
- 1)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3)registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4)registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5)registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 6)registro per i depositi di somme".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
