Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

  • 1)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
  • 2)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
  • 3)registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
  • 4)registro cronologico per i protesti cambiari;
  • 5)registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
  • 6)registro per i depositi di somme".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art5 · fonte su Normattiva