All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aggiunto il seguente comma: "Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione".

Testo vigente dal 1 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-12;322~art2 · fonte su Normattiva