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La lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, e' sostituita dalla seguente: "f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti".
Testo in vigore dal 22 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
