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Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore".

Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 6 giugno 2012

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