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All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e' aggiunto il seguente comma: "Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62".

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;150~artunico · fonte del testo