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Sono abrogati il secondo periodo del secondo comma e il secondo periodo del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, al quale e' aggiunto il seguente quarto comma: "I contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo "Caracciolo", sono posti a carico del Ministero della difesa".

Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1959-11-28;1082~artunico · fonte del testo