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L'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e' modificato come segue: "Le valute estere di cui all'art. 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonche' per pagamenti di natura finanziaria, in conformita' alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformita' alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. La utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro il termine stabilito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro. Le valute estere medesime possono essere altresi' cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'art. 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione, mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti dall'art. 1, a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro il termine all'uopo fissato, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro. Le banche possono altresi' acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'art. 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obbligo della offerta di cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo".

Testo in vigore dal 23 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1960-02-04;43~artunico · fonte su Normattiva