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Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, sono sostituiti dal seguente: "Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959-60, il contributo stesso sara' annualmente stabilito, con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e, in ogni caso, non potra' essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi di cui al successivo articolo terzo".

Testo in vigore dal 2 novembre 1960 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1960-10-18;1225~artunico · fonte del testo