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l'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni, e' valutabile con lo stesso punteggio con cui e' valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario. La stessa valutazione e' attribuita ai fini del comma precedente al servizio, prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 503, o della legge 8 febbraio 1957, n. 36. Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, e' stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario. Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non e' computato".

Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1700~artunico · fonte del testo